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Legge 1083/54 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI DI ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO O ESTERE IN ITALIA - Contributi ad enti, istituzioni ed associazioni per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali, integrative dell’attività promozionale pubblica.
Che cos’è
E’ una legge che consente di corrispondere contributi finanziari ad Enti, Istituti, Associazioni per la realizzazione di progetti di attività promozionale, di rilievo nazionale, volte allo sviluppo delle esportazioni italiane.
Beneficiari
Istituti, Enti, Associazioni di rilievo nazionale e di emanazione del sistema produttivo o imprenditoriale che non abbiano per statuto finalità di lucro. Sono comprese altresì le camere di commercio italo-estere in Italia, iscritte all’albo di cui alla Legge 580/93, art.22 comma 1.
I soggetti beneficiari possono dare mandato di eseguire il programma promozionale alle società di servizi di cui detengono una partecipazione maggioritaria ed il rapporto di mandato deve configurarsi senza profitto.
Deve intendersi senza scopo di lucro l’organizzazione che non prevede la distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento. Tali caratteristiche devono espressamente risultare dallo Statuto.
Paesi interessati DALLE AZIONI PROMOZIONALI
Tutti i Paesi esteri. L’Italia per quanto riguarda eventi a carattere internazionale.
Spese ammissibili
Contributo sulle spese preventivate per la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale, nonché le attività relative alla promozione all’estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l’Italia.
Importo finanziabile
Fino ad un massimo del 50% delle spese preventivate ed ammesse (70% nel caso di soggetti che rappresentano le imprese di più regioni ubicate nei territori dell’ex obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).
NB: in caso di insufficiente disponibilità dei fondi assegnati al Ministero, la percentuale di co-finanziamento è inferiore al massimo previsto (negli ultimi anni si è attestata su circa il 30% delle spese ammesse)
Ufficio competente
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la promozione degli Scambi - Divisione III
- Viale Boston, n.25 - 00144 ROMA
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