Fasi tecniche: Organi sociali
- L’assemblea dei Consorziati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori.
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è formata da tutti i Consorziati che avranno versato la quota di ammissione al Consorzio e pagato la loro quota annuale.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenterà tutti i consorziati, i quali rimarranno obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità alla legge ed al presente Statuto.
Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta dei Consorziati che rappresentino almeno il 30% dei consorziati. In tale seconda ipotesi il Presidente convoca l’Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta con l’ordine del giorno indicato dai richiedenti.
Le convocazioni devono essere spedite con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, o fax, a ciascun membro del consorzio almeno otto giorni prima della data dell’assemblea e devono contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione, anche ai fini di eventuale seconda convocazione da non tenersi nello stesso giorno dell’assemblea deserta, nonché l’ordine del giorno.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo od in caso di assenza dal Vice Presidente.
Le funzioni di segretario sono svolte da una persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i consorziati fatta eccezione nei casi in cui sia necessaria l’assistenza di un Notaio.
L’assemblea potrà deliberare soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno, salvo che siano presenti e d’accordo tutti i Consorziati.
Il verbale delle assemblee, firmato dal Presidente dell’assemblea e dal segretario, è riportato su apposito libro che resta a disposizione dei consorziati.
Il verbale deve riportare tra l’altro, il nome dei consorziati presenti o rappresentati per delega.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria:
approva il bilancio consuntivo e preventivo;
approva il regolamento Interno;
approva la ripartizione delle spese effettuate secondo le norme statutarie e regolamentari;
nomina i membri del Consiglio Direttivo del Consorzio e ne fissa i compensi;
nomina i membri del Collegio dei Revisori;
delibera su ogni altra questione attinente la vita del Consorzio che verrà sottoposta al suo esame;
suggerisce direttive programmatiche e finanziarie dell’attività del Consorzio al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
delibera in aggiunta alle quote consortili annuali fissate dal Consiglio Direttivo sulla base del Bilancio preventivo ulteriori quote straordinarie annue per ogni consorziato nella misura massima del 50% (cinquantapercento) della quota fissata dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria può tuttavia impegnare il consorziato anche ad un esborso maggiore del limite massimo sopra indicato, qualora la delibera sia presa all’unanimità dei consorziati.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto utile ed opportuno.
L’Assemblea Straordinaria:
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto del Consorzio, sulla trasformazione, sullo scioglimento del Consorzio e sulla sua liquidazione nonché su ogni altra competenza ad essa attribuita dalla legge.
Costituzione e quorum deliberativi: l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e’ sempre validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti.
Per la convocazione della Assemblea Straordinaria valgono le stesse modalità previste per quella ordinaria.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 60% dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e’ sempre validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti.
Ogni Consorziato può farsi rappresentare in assemblea con delega libera.
In caso di Consorziati persone giuridiche potranno farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della società. Ogni consorziato non potrà essere portatore di più di due deleghe.
Le riunioni dell’Assemblea potranno tenersi per decisione del Consiglio direttivo anche fuori dalla sede del consorzio purché in Italia.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è l’organo incaricato della gestione e della amministrazione ordinaria del Consorzio, salvo quanto riservato alla competenza dell’Assemblea. Esso ne gestisce i fondi, nel rispetto di quanto deliberato dall’assemblea e di quanto previsto dallo statuto per il raggiungimento dell’oggetto consortile e sarà composto da almeno tre membri e non più di cinque; in particolare può:
- decidere sulle richieste di ammissione dei nuovi consorziati;
- decidere sulla esclusione dei consorziati;
- redigere l’eventuale regolamento interno;
- assumere o licenziare impiegati e/o operai;
- conferire incarichi a tecnici e professionisti o società di servizi;
- curare la riscossione anche coattiva dei contributi e dei corrispettivi dovuti al Consorzio;
- predisporre il Bilancio consuntivo dell’esercizio sociale;
- predisporre il Bilancio preventivo sulla base del quale fissare le quote consortili annuali;
- stipulare contratti di appalto, finanziamento e mutuo previa delibera conforme dell’assemblea ordinaria;
- stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti Privati e Istituti di Credito;
- eseguire i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e per l’attuazione dell’oggetto sociale;
- curare la regolare tenuta dei libri sociali e fiscali nonché della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio;
- convocare quando lo ritiene opportuno l’assemblea.
La durata dell’incarico è quinquennale ed i membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere subentrerà fino alla successiva assemblea il primo dei non eletti.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre, ogni qualvolta il presidente lo ritiene necessario od opportuno, o su richiesta scritta di almeno tre componenti.
La convocazione del consiglio direttivo deve avvenire a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma o fax, spediti almeno 5 giorni prima della riunione e deve contenere il luogo la data e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.
Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri. Le delibere si intendono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il consiglio è presieduto dal Presidente e delle sedute è redatto un verbale da cui risultino le dichiarazioni rese e le deliberazioni assunte.
Il consorziato moroso membro del Consiglio Direttivo, decorsi trenta giorni dalla messa in mora è sospeso dalla carica dalla quale può venire dichiarato decaduto con delibera dell’Assemblea dei consorziati qualora non regolarizzi la propria posizione entro la prima seduta successiva del Consiglio.
I consiglieri avranno diritto ad un compenso per le attività svolte nell’interesse del consorzio, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio debitamente documentate.
Per la nomina del consiglio direttivo ogni consorziato ha diritto ad un solo voto.
IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio stesso, adempie a tutti i compiti che gli vengono affidati ed esercita i poteri e le facoltà che gli sono attribuite dal presente statuto, anche a mano di delega ad altri consiglieri.
Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la legale rappresentanza del Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi ed in giudizio. Il caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente la cui firma fa fede nei confronti di chiunque, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Il COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, qualora nominato si comporrà di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall’Assemblea che nomina anche il Presidente. Al Collegio dei Revisori, si applicano le norme del C.C. che disciplinano il Collegio Sindacale delle Società per Azioni.
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